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Regio decreto 443/1927

Art. 294 — A compenso dell'opera e delle spese della ferratura e' assegnata ai maniscalchi militari, per ogni giornata d…

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Art. 294. A compenso dell'opera e delle spese della ferratura e' assegnata ai maniscalchi militari, per ogni giornata di presenza quadrupedi, una indennita' fissa da determinarsi dal Ministero.

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