Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 297
Regio decreto 443/1927

Art. 297 — I corpi a piedi provvedono la paglia pei loro quadrupedi valendosi del contratto di qualche altro corpo della…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/297parte di Regio decreto 443/1927
Art. 297. I corpi a piedi provvedono la paglia pei loro quadrupedi valendosi del contratto di qualche altro corpo della stessa sede e, ove non sia possibile, anche ad economia.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 296 Art. 298 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.