Regio decreto 443/1927
Art. 297 — I corpi a piedi provvedono la paglia pei loro quadrupedi valendosi del contratto di qualche altro corpo della…
Art. 297. I corpi a piedi provvedono la paglia pei loro quadrupedi valendosi del contratto di qualche altro corpo della stessa sede e, ove non sia possibile, anche ad economia.
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