Regio decreto 443/1927
Art. 287 — Le spese di trasporto per l'invio di quadrupedi ai corpi cui debbono essere aggregati sono conteggiate dal co…
Art. 287. Le spese di trasporto per l'invio di quadrupedi ai corpi cui debbono essere aggregati sono conteggiate dal corpo presso cui i quadrupedi sono effettivi; quelle per il ritorno alla sede primitiva sono conteggiate dal corpo di aggregazione.
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