Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 287
Regio decreto 443/1927

Art. 287 — Le spese di trasporto per l'invio di quadrupedi ai corpi cui debbono essere aggregati sono conteggiate dal co…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/287parte di Regio decreto 443/1927
Art. 287. Le spese di trasporto per l'invio di quadrupedi ai corpi cui debbono essere aggregati sono conteggiate dal corpo presso cui i quadrupedi sono effettivi; quelle per il ritorno alla sede primitiva sono conteggiate dal corpo di aggregazione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 286 Art. 288 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.