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Regio decreto 443/1927

Art. 288 — Il prelevamento dei foraggi e' fatto mediante Buoni collettivi compilati dall'ufficio di maggiorita' con le n…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/288parte di Regio decreto 443/1927
Art. 288. Il prelevamento dei foraggi e' fatto mediante Buoni collettivi compilati dall'ufficio di maggiorita' con le norme dell'articolo 222. Per i foraggi di riserva provvede il commissariato, giusta il Titolo IX Capo II del Libro Terzo.

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