Regio decreto 443/1927
Art. 288 — Il prelevamento dei foraggi e' fatto mediante Buoni collettivi compilati dall'ufficio di maggiorita' con le n…
Art. 288. Il prelevamento dei foraggi e' fatto mediante Buoni collettivi compilati dall'ufficio di maggiorita' con le norme dell'articolo 222. Per i foraggi di riserva provvede il commissariato, giusta il Titolo IX Capo II del Libro Terzo.
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