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Regio decreto 443/1927

Art. 286 — I quadrupedi di truppa aggregati sono amministrati dal corpo che li ha in aggregazione, come gli effettivi, e…

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Art. 286. I quadrupedi di truppa aggregati sono amministrati dal corpo che li ha in aggregazione, come gli effettivi, e il corpo stesso ne conteggia le spese per il foraggio e tutte le altre occorrenti per il mantenimento, ferratura, bardatura, paglia da lettiera, servizio di scuderia, ecc.

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