Regio decreto 443/1927
Art. 265 — Gli oggetti di corredo ritirati agli individui inviati in congedo, trasferiti a corpi di altra arma o che ces…
Art. 265. Gli oggetti di corredo ritirati agli individui inviati in congedo, trasferiti a corpi di altra arma o che cessano altrimenti dal servizio sono, all'atto che si riprendono in magazzino, fatti pulire e riattare e ripresi in carico a quella classe a cui possono essere assegnati per il loro stato d'uso. Gli oggetti che non siano in condizioni da potere essere assegnati neppure alla 4ª classe sono dichiarati fuori servizio o fuori uso a norma dell'art. 243. Apposita commissione, composta come all'art. 243, stabilisce di volta in volta le riparazioni necessarie agli oggetti ritirati, e l'assegnazione alle varie classi degli oggetti puliti e riattati.
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