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Regio decreto 443/1927

Art. 264 — I ricoverati negli ospedali militari o nelle infermerie di presidio, che all'uscita dai luoghi di cura debban…

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Art. 264. I ricoverati negli ospedali militari o nelle infermerie di presidio, che all'uscita dai luoghi di cura debbano essere mandati in congedo direttamente, sono svestiti dagli stessi ospedali od infermerie che avranno cura di lasciare ai congedandi gli oggetti necessari per le loro speciali condizioni di salute. Per i congedandi, che si trovino ricoverati in un ospedale civile lontano dal loro corpo, provvedono pure al ritiro delle robe gli ospedali militari incaricati del congedamento.

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