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Regio decreto 443/1927

Art. 266 — I materiali di casermaggio sono prelevati dai magazzini principali, succursali e presidiari a cura dell'aiuta…

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Art. 266. I materiali di casermaggio sono prelevati dai magazzini principali, succursali e presidiari a cura dell'aiutante maggiore in 1°. La consegna e la restituzione dei materiali di casermaggio sono giustificate da richieste di prelevamento e di restituzione.

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