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Regio decreto 443/1927

Art. 259 — Contemporaneamente alle robe di corredo, vengono pure ritirate le armi, le bufetterie, le munizioni, i viveri…

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Art. 259. Contemporaneamente alle robe di corredo, vengono pure ritirate le armi, le bufetterie, le munizioni, i viveri di riserva eccettuate le gallette, e gli altri oggetti di uso non individuale. Per le deteriorazioni e per le piccole mancanze che si riscontrano nei materiali, e siano da attribuirsi a fatti di servizio piu' che ad incuria, non si fanno addebiti.

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