Regio decreto 443/1927
Art. 258 — Ai congedandi sono ritirati gli oggetti di corredo, meno quelli che si giudicano occorrenti pel viaggio, seco…
Art. 258. Ai congedandi sono ritirati gli oggetti di corredo, meno quelli che si giudicano occorrenti pel viaggio, secondo le disposizioni date dal Ministero.
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