Regio decreto 443/1927
Art. 260 — Il ritiro degli oggetti di equipaggiamento ai congedandi e la successiva consegna al magazzino sono fatti per…
Art. 260. Il ritiro degli oggetti di equipaggiamento ai congedandi e la successiva consegna al magazzino sono fatti per opera dei singoli comandanti di compagnia. La restituzione delle armi, delle bufetterie e dei viveri di riserva e' fatta coll'intervento ed alla presenza degli stessi congedandi.
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