Regio decreto 443/1927
Art. 2 — L'ufficiale che esercita la gestione amministrativa assume la denominazione di gestore
Art. 2. L'ufficiale che esercita la gestione amministrativa assume la denominazione di gestore. Egli ha alla sua dipendenza un ufficio d'amministrazione di cui e' capo l'ufficiale indicato nei diversi capitoli del presente regolamento, e composto, salvo che sia diversamente disposto: a) degli ufficiali che compiono le funzioni di direttore dei conti; ufficiale pagatore, consegnatario del materiale, ufficiale di matricola; b) degli impiegati civili, dei sottufficiali e militari di truppa necessari per il funzionamento dell'ufficio. Le funzioni amministrative non dispensano coloro che le esercitano dalle altre attribuzioni ordinarie o dagli incarichi speciali di cui fossero rivestiti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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