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Regio decreto 443/1927

Art. 3 — Spetta al gestore: a) fare la domanda dei fondi occorrenti; b) provvedere ai lavori, alle forniture, ai colla…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/3parte di Regio decreto 443/1927
Art. 3. Spetta al gestore: a) fare la domanda dei fondi occorrenti; b) provvedere ai lavori, alle forniture, ai collaudi ed all'accettazione dei materiali secondo le norme vigenti; c) delegare ufficiali al ricevimento e riconoscimento delle robe che provengono da altri magazzini; d) disporre la vendita dei materiali fuori uso e dei cavalli riformati; e) assegnare fondi permanenti ai comandanti dei riparti ed agli ufficiali incaricati di speciali servizi; f) assumere in servizio operai temporanei; g) compiere, infine, ogni altro atto amministrativo che sia a lui deferito dalle presenti o da altre disposizioni.

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