Regio decreto 443/1927
Art. 1
Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari. DISPOSIZIONI PRELIMINARI. § 1. - Sotto la denominazione di corpo usata nel presente regolamento si intendono compresi tutti gli istituti dell'esercito la cui gestione comprenda le spese per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa, e che abbiano un'amministrazione propria. § 2. - Sotto la dizione di comandante s'intende compreso anche il direttore presso le direzioni, gli stabilimenti e gli uffici. § 3. - Sotto la dizione reggimento s'intendono compresi tutti i corpi di truppa. § 4. - Sotto la dizione di battaglione s'intende pur compreso il gruppo di batterie o di compagnie per l'arma di artiglieria. Parimente sotto la denominazione di compagnia intendesi anche compreso lo squadrone, la batteria, lo stato maggiore del corpo e l'insieme del personale del deposito; e sotto la denominazione di comandante di compagnia anche l'aiutante maggiore in 1ª e il capitano al deposito. § 5. - Nella dizione ufficiali s'intendono compresi anche gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti. § 6. - Sotto la denominazione di materiale s'intendono compresi gli utensili, le macchine, gli attrezzi, i mobili, le derrate o qualunque altra materia ed oggetto che occorra per il servizio dei corpi, istituti e stabilimenti. § 7. - Le disposizioni date nel Libro Secondo per l'amministrazione e la contabilita' dei reggimenti sono applicabili a tutti gli altri corpi in quanto non siano modificate dalle disposizioni speciali contenute nel Libro Terzo. § 8. - Le attribuzioni deferite dal presente regolamento ai Comandi di corpo d'armata, agli Ispettori amministrativi territoriali ed agli Uffici di contabilita' e di revisione presso i Comandi stessi, s'intendono pure deferite al Comando militare della Sicilia, al Comando militare della Sardegna, al Comando generale dell'arma dei Carabinieri Reali (per quanto riguarda i Carabinieri Reali), agli Ispettori amministrativi territoriali ed agli Uffici di contabilita' e di revisione, presso i Comandi medesimi. § 9. - Il presente regolamento non riguarda l'amministrazione delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria, automobilistici e del genio per i quali esistono speciali regolamenti. Cosi' pure le attribuzioni delle Direzioni di commissariato sono, per la Sardegna, disimpegnate da quella Sezione di commissariato. Art. 1. Ogni corpo dell'esercito e' amministrato da un ufficiale, secondo le designazioni del presente regolamento, al quale spetta il governo e la direzione di tutto quanto riguarda l'azienda economica del corpo medesimo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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