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Regio decreto 443/1927

Art. 149 — Con l'assegno delle spese d'ufficio i corpi provvedono: a) all'acquisto di oggetti di cancelleria, bolli d'uf…

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Art. 149. Con l'assegno delle spese d'ufficio i corpi provvedono: a) all'acquisto di oggetti di cancelleria, bolli d'ufficio, macchine da scrivere ed, ove occorra, di apparecchi tipografici e litografici ed altri mezzi di rapida scrittura, riproduzione o calcolo, nonche' alla manutenzione di tali materiali; b) all'acquisto e alla legatura dei libri, dei regolamenti e dei periodici; c) alle spese postali e telegrafiche per le corrispondenze che non possono aver corso in franchigia, e alle spese telefoniche; d) alle spese per gli stampati eccedenti le dotazioni stabilite giusta l'articolo successivo; e) alla ricostituzione delle dotazioni cartografiche e di cancelleria consumate per i bisogni d'ufficio; f) alle minute spese e a tutte le altre per il servizio degli uffici.

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