Regio decreto 443/1927
Art. 150 — Gli stampati occorrenti ai corpi sono forniti a cura dell'amministrazione militare
Art. 150. Gli stampati occorrenti ai corpi sono forniti a cura dell'amministrazione militare. Il Ministero determina, al principio di ogni esercizio, il limite entro cui l'assegnazione e' fatta gratuitamente. La parte eccedente e' imputata all'assegnazione fatta per le spesa d'ufficio, diminuendola dalla somma attribuita al corpo a norma all'art. 147.
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