Regio decreto 443/1927
Art. 148 — Le quote attribuite ai riparti sono trimestralmente consegnate ai rispettivi comandanti, i quali devono tener…
Art. 148. Le quote attribuite ai riparti sono trimestralmente consegnate ai rispettivi comandanti, i quali devono tenere particolareggiata nota delle spese fatte in apposito Registro, e conservare i relativi documenti giustificativi per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. In caso di sostituzione delle persone che hanno in consegna i fondi, l'ufficiale cessante fa al subentrante la consegna del registro e delle somme residue.
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