Regio decreto 443/1927
Art. 134 — Le rettificazioni alle contabilita' debbono essere effettuate, di regola, in modo da non alterare le risultan…
Art. 134. Le rettificazioni alle contabilita' debbono essere effettuate, di regola, in modo da non alterare le risultanze finali dei rendiconti trimestrali gia' presentati e seguendo le norme di cui appresso: 1° le somme indebitamente portate in ispesa vengono diminuite dal rendiconto in corso o da quello suppletivo con addebito agli eventuali responsabili, oppure sono versate in tesoreria con addebito come sopra; 2° le somme di qualsiasi entita' portate in meno in ispesa sono contabilizzate nel rendiconto in corso dello stesso capitolo, o del capitolo corrispondente, quando si tratti di esercizi diversi; 3° le rettificazioni che importano spostamenti di spese da un capitolo all'altro, sono eseguite nel rendiconto in corso od in quello suppletivo dei capitoli relativi.
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