Regio decreto 443/1927
Art. 135 — Le somme pagate dai corpi durante l'esercizio sono comprese nella contabilita' del trimestre in cui e' effett…
Art. 135. Le somme pagate dai corpi durante l'esercizio sono comprese nella contabilita' del trimestre in cui e' effettuato il pagamento, e quelle pagate entro il 30 settembre in conto dell'esercizio scaduto, sono comprese nel rendiconto suppletivo di cui all'art. 61 della legge per la contabilita' generale dello Stato. Le spese che, pur riferendosi all'esercizio precedente, sono sostenute dopo tale termine, sono da considerarsi di competenza dell'esercizio in cui e' effettuato il pagamento, a norma dell'art. 10 della legge 17 luglio 1910, n. 511.
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