Regio decreto 443/1927
Art. 133 — I rendiconti sono riveduti dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, e da questi rimessi…
Art. 133. I rendiconti sono riveduti dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, e da questi rimessi quindi alla Corte dei conti per il tramite della ragioneria centrale del Ministero, salvo quelli pei quali il Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze, disponga che la revisione sia fatta da altri enti.
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