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Regio decreto 443/1927

Art. 132 — Nei rendiconti, o in separate dimostrazioni economiche statistiche, da stabilirsi dal Ministero, i corpi dann…

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Art. 132. Nei rendiconti, o in separate dimostrazioni economiche statistiche, da stabilirsi dal Ministero, i corpi danno ragione dell'impiego del danaro consumato.

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