Regio decreto 374/1927
Art. 62 — Per la liquidazione dei crediti dei Comuni per gli alloggiamenti militari, i corpi, reparti di corpo e milita…
Art. 62. Per la liquidazione dei crediti dei Comuni per gli alloggiamenti militari, i corpi, reparti di corpo e militari isolati terranno presenti le norme dell'art. 11 del R. decreto 20 luglio 1917, n. 1513, convertito con legge n. 1310 del 7 giugno 1923, e faranno uso di stampati conformi al modello allegato B) del presente regolamento.
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