Regio decreto 374/1927
Art. 63 — Entro 10 giorni dall'avvenuta riscossione, i Comuni sono obbligati a corrispondere l'importo dei compensi, st…
Art. 63. Entro 10 giorni dall'avvenuta riscossione, i Comuni sono obbligati a corrispondere l'importo dei compensi, stabiliti dalla tariffa di cui all'allegato A), a coloro che hanno fornito gli alloggiamenti.
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