Regio decreto 374/1927
Art. 61 — Agli effetti amministrativi, la somministrazione degli alloggiamenti, anche se effettuata a mezzo degli abita…
Art. 61. Agli effetti amministrativi, la somministrazione degli alloggiamenti, anche se effettuata a mezzo degli abitanti, e', in tutti i casi, considerata come fatta dal Comune che non e' tenuto a corrispondere agli obbligati somme maggiori di quelle ad esso pagate dallo Stato, in conformita' della tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.
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