Regio decreto 2410/1926
Art. 89 — Nell'atto della decisione di invio in osservazione di un aviere o sottufficiale, l'ufficiale medico deve redi…
Art. 89. Nell'atto della decisione di invio in osservazione di un aviere o sottufficiale, l'ufficiale medico deve redigere una breve ed esauriente dichiarazione sulle condizioni fisiche e funzionali del soggetto, esponendo le ragioni che determinarono l'invio in osservazione.
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