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Regio decreto 2410/1926

Art. 88 — Devono altresi' essere inviati in osservazione gli individui nei riguardi dei quali non sia possibile pronunz…

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Art. 88. Devono altresi' essere inviati in osservazione gli individui nei riguardi dei quali non sia possibile pronunziare un giudizio sull'esistenza, natura e grado di un'infermita', oppure quelli sospetti di forme morbose psichiche o convulsive, o quelli sospetti di simulazione, esagerazione o autolesionismo di cui all'art. 86.

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