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Regio decreto 2410/1926

Art. 90 — L'ufficiale medico deve trascrivere e firmare la dichiarazione di cui al precedente articolo sull'apposito « …

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Art. 90. L'ufficiale medico deve trascrivere e firmare la dichiarazione di cui al precedente articolo sull'apposito « Registro delle dichiarazioni mediche ». Deve inoltre segnare cognome, nome, data di ricovero e data di entrata del militare da sottoporre a visita nel « Registro dei ricoverati in ospedale » avendo cura, quando il militare ritorna al reparto, di segnare nello stesso registro la data di uscita dall'ospedale, la diagnosi ivi fatta, ed il provvedimento adottato.

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