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Regio decreto 2410/1926

Art. 79 — Il provvedimento di ricovero all'ospedale e' adottato per tutti gli infermi che non possono essere curati pre…

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Art. 79. Il provvedimento di ricovero all'ospedale e' adottato per tutti gli infermi che non possono essere curati presso il campo - anche se questo sia provvisto di infermeria - perche' affetti da forme morbose per cui necessitano speciali mezzi diagnostici e curativi, o quando la malattia sia di prognosi riservata o grave, o quando si preveda un lungo decorso morboso. Sono anche inviati all'ospedale gli affetti da forme infettive contagiose.

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