Regio decreto 2410/1926
Art. 79 — Il provvedimento di ricovero all'ospedale e' adottato per tutti gli infermi che non possono essere curati pre…
Art. 79. Il provvedimento di ricovero all'ospedale e' adottato per tutti gli infermi che non possono essere curati presso il campo - anche se questo sia provvisto di infermeria - perche' affetti da forme morbose per cui necessitano speciali mezzi diagnostici e curativi, o quando la malattia sia di prognosi riservata o grave, o quando si preveda un lungo decorso morboso. Sono anche inviati all'ospedale gli affetti da forme infettive contagiose.
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