Regio decreto 2410/1926
Art. 80 — Gli infermi devono, in massima, essere ricoverati negli ospedali militari piu' vicini
Art. 80. Gli infermi devono, in massima, essere ricoverati negli ospedali militari piu' vicini. Quando tuttavia in prossimita' dell'ente aeronautico siavi un ospedale civile, col quale esista regolare contratto per ricovero dei personali dipendenti dall'Aeronautica, gli infermi gravi intrasportabili sono avviati all'ospedale civile.
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