Regio decreto 2410/1926
Art. 78 — I provvedimenti medico-legali che possono essere presi sono i seguenti: a) ricovero all'ospedale; b) ricovero…
Art. 78. I provvedimenti medico-legali che possono essere presi sono i seguenti: a) ricovero all'ospedale; b) ricovero all'infermeria; c) riposo; d) servizio; e) invio in osservazione in ospedale militare; f) proposta per rassegna, licenza di convalescenza, ecc.
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