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Regio decreto 2410/1926

Art. 77 — L'ufficiale medico, dopo eseguita ogni visita, scrive di suo pugno il cognome e nome dell'infermo, la diagnos…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/77parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 77. L'ufficiale medico, dopo eseguita ogni visita, scrive di suo pugno il cognome e nome dell'infermo, la diagnosi, la cura, ed il provvedimento medico-legale in un apposito registro « Registro delle visite quotidiane » i cui fogli sono compilati come nel modulo allegato al presente regolamento. Il sottufficiale o il graduato aiutante di sanita' scrive sull'elenco di cui all'art. 74 le stesse indicazioni scritte sul registro dall'ufficiale medico, il quale le controllera' apponendovi la propria firma. L'elenco, poi, e' consegnato al comandante dell'ente di cui gli infermi fanno parte.

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