Regio decreto 2410/1926
Art. 24 — Tutti gli ufficiali degli Istituti medico-legali debbono sottostare alle norme e disposizioni disciplinari de…
Art. 24. Tutti gli ufficiali degli Istituti medico-legali debbono sottostare alle norme e disposizioni disciplinari dettate dai regolamenti in vigore.
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