Regio decreto 2410/1926
Art. 23 — I direttori degli Istituti, sia per la parte tecnica (funzionamento tecnico dell'Istituto, studi, norme, moda…
Art. 23. I direttori degli Istituti, sia per la parte tecnica (funzionamento tecnico dell'Istituto, studi, norme, modalita' e giudizi su visite od accertamenti medico-legali) che per la parte disciplinare, dipendono dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio centrale di sanita') col quale direttamente corrispondono.
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