Regio decreto 2410/1926
Art. 22 — L'ufficiale medico superiore piu' elevato in grado e' nominato dal Ministero dell'aeronautica direttore dell'…
Art. 22. L'ufficiale medico superiore piu' elevato in grado e' nominato dal Ministero dell'aeronautica direttore dell'Istituto. Da lui tecnicamente e disciplinarmente dipendono gli ufficiali medici componenti l'Istituto e quegli ufficiali, anche se non medici, all'uopo comandati. Ad ognuno degli ufficiali medici viene affidata la custodia e la cura dello strumentario e degli apparecchi della propria specialita', dei quali personalmente ognuno di essi risponde al direttore dell'Istituto ed all'Amministrazione aeronautica.
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