Regio decreto 2410/1926
Art. 21 — Gli Istituti sono costituiti da ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina specializzati in med…
Art. 21. Gli Istituti sono costituiti da ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina specializzati in medicina interna e nevropatologia, oculistica, otorinolaringologia, esami psicofisiologici, radiologici, indagini chimiche e batteriologiche. Essi, possibilmente liberi docenti in tali specialita' o comunque pratici delle discipline che debbono professare, sono in numero di cinque, di cui tre ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori) e due capitani.
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