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Regio decreto 2410/1926

Art. 20 — Negli Istituti medico-legali per l'aeronautica sono anche eseguiti studi inerenti alle discipline scientifich…

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Art. 20. Negli Istituti medico-legali per l'aeronautica sono anche eseguiti studi inerenti alle discipline scientifiche che vi si professano in rapporto alla specialita' aeronautica. Tali studi possono compiersi d'iniziativa degli stessi Istituti oppure in base alle direttive del Ministero d'aeronautica o del Comitato centrale per gli studi sanitari aeronautici, e sono eseguiti dal personale degli Istituti.

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