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Regio decreto 2410/1926

Art. 25 — I lavori scientifici eseguiti presso i detti Istituti medico-legali non possono essere pubblicati se non dopo…

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Art. 25. I lavori scientifici eseguiti presso i detti Istituti medico-legali non possono essere pubblicati se non dopo autorizzazione dell'Ufficio centrale di sanita' dell'aeronautica.

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