Regio decreto 2410/1926
Art. 25 — I lavori scientifici eseguiti presso i detti Istituti medico-legali non possono essere pubblicati se non dopo…
Art. 25. I lavori scientifici eseguiti presso i detti Istituti medico-legali non possono essere pubblicati se non dopo autorizzazione dell'Ufficio centrale di sanita' dell'aeronautica.
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