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Regio decreto 2410/1926

Art. 201 — L'ufficiale medico deve inoltre invigilare che, da parte del personale incaricato dal comando del reparto, si…

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Art. 201. L'ufficiale medico deve inoltre invigilare che, da parte del personale incaricato dal comando del reparto, sia fatta, con i dovuti criteri che egli dettera', la piccola bonifica del campo e all'infuori di esso per un raggio di 1500-2000 metri. Nella stagione epidemica i lavori di piccola bonifica devono essere continuati con la caccia diretta alle zanzare, specie nei dormitori; con la intensificazione della protezione meccanica di tutti gli ambienti per mezzo di retine e della difesa individuale per mezzo di maschere e guanti. Deve inoltre essere messa in atto, con scrupolosa diligenza, la cura delle prime febbri malariche, e delle recidive, provvedendosi al ricovero in ospedale di coloro che ne avessero bisogno.

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