Regio decreto 2410/1926
Art. 201 — L'ufficiale medico deve inoltre invigilare che, da parte del personale incaricato dal comando del reparto, si…
Art. 201. L'ufficiale medico deve inoltre invigilare che, da parte del personale incaricato dal comando del reparto, sia fatta, con i dovuti criteri che egli dettera', la piccola bonifica del campo e all'infuori di esso per un raggio di 1500-2000 metri. Nella stagione epidemica i lavori di piccola bonifica devono essere continuati con la caccia diretta alle zanzare, specie nei dormitori; con la intensificazione della protezione meccanica di tutti gli ambienti per mezzo di retine e della difesa individuale per mezzo di maschere e guanti. Deve inoltre essere messa in atto, con scrupolosa diligenza, la cura delle prime febbri malariche, e delle recidive, provvedendosi al ricovero in ospedale di coloro che ne avessero bisogno.
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