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Regio decreto 2410/1926

Art. 202 — Il capo dell'Ufficio sanitario di zona deve sorvegliare che la lotta antimalarica si svolga con la intensita'…

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Art. 202. Il capo dell'Ufficio sanitario di zona deve sorvegliare che la lotta antimalarica si svolga con la intensita' e con l'accuratezza voluta, trasmettendo gli specchi statistici dei malarici prescritti dalle norme del presente regolamento.

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