Regio decreto 2410/1926
Art. 200 — L'ufficiale medico in servizio nella R
Art. 200. L'ufficiale medico in servizio nella R. Aeronautica deve avere una speciale preparazione per la lotta contro la malaria per l'opera che egli dovra' prestare presso i campi di aviazione siti in zone infette; nel periodo preepidemico e' tenuto a compiere in apposito registro il censimento generale dei soggetti malarici esistenti nel reparto, comprendendovi ufficiali, sottufficiali ed avieri, e a praticare loro, sotto la sua sorveglianza, la bonifica chininica associata, se del caso, con preparati ricostituenti.
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