Regio decreto 2410/1926
Art. 182 — Tra il medico civile e l'amministrazione dell'ente presso il quale egli dovra' compiere il suo servizio, deve…
Art. 182. Tra il medico civile e l'amministrazione dell'ente presso il quale egli dovra' compiere il suo servizio, deve essere stipulato regolare contratto con l'indicazione precisa degli incarichi, orari e di tutti gli obblighi derivanti. Il relativo schema conforme, in massima, al modello allegato, deve essere preparato di accordo con l'Ufficio sanitario di zona e trasmesso per il parere all'Ufficio centrale di sanita' del Ministero dell'aeronautica, dopo di che potra' provvedersi per l'approvazione.
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