Regio decreto 2410/1926
Art. 181 — Quando presso un ente esista una infermeria il medico civile deve prestare cura ed assistenza ai ricoverati
Art. 181. Quando presso un ente esista una infermeria il medico civile deve prestare cura ed assistenza ai ricoverati. Egli e' il consegnatario dei medicinali ed esegue, in massima, le incombenze affidategli, con le norme dettate nel presente regolamento per gli ufficiali medici.
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