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Regio decreto 2410/1926

Art. 183 — L'ufficiale medico ha l'obbligo di vigilare con assidua attivita' sulla igiene degli alloggiamenti, dell'alim…

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Art. 183. L'ufficiale medico ha l'obbligo di vigilare con assidua attivita' sulla igiene degli alloggiamenti, dell'alimentazione, dell'equipaggiamento, sulla igiene personale e sulla profilassi delle malattie infettive.

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