Regio decreto 2410/1926
Art. 183 — L'ufficiale medico ha l'obbligo di vigilare con assidua attivita' sulla igiene degli alloggiamenti, dell'alim…
Art. 183. L'ufficiale medico ha l'obbligo di vigilare con assidua attivita' sulla igiene degli alloggiamenti, dell'alimentazione, dell'equipaggiamento, sulla igiene personale e sulla profilassi delle malattie infettive.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.