Regio decreto 2410/1926
Art. 113 — L'ufficiale medico, quando sia necessario, puo' proporre per gli ufficiali e sottufficiali licenze di convale…
Art. 113. L'ufficiale medico, quando sia necessario, puo' proporre per gli ufficiali e sottufficiali licenze di convalescenza o lunghi periodi d'interruzione dal servizio. La proposta sara' fatta per iscritto con dettagliato rapporto sulle condizioni di salute dell'infermo o convalescente e consegnata al comandante dell'ente competente.
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