Regio decreto 2410/1926
Art. 114 — Il comandante di zona, sentito il parere del capo dell'Ufficio sanitario della zona (il quale quando sia oppo…
Art. 114. Il comandante di zona, sentito il parere del capo dell'Ufficio sanitario della zona (il quale quando sia opportuno puo' visitare l'ufficiale o sottufficiale oggetto della proposta), se si tratta di licenza di convalescenza, puo' concederla entro il limite massimo consentito dal regolamento sulle licenze. Qualora la concessione stessa venga a turbare le esigenze del servizio, il comandante di zona deve darne di urgenza esplicito avviso al Ministero dell'aeronautica per i provvedimenti del caso.
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