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Regio decreto 2410/1926

Art. 112 — Se un ufficiale o sottufficiale riporta una lesione traumatica, l'ufficiale medico, dopo le cure urgenti del …

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Art. 112. Se un ufficiale o sottufficiale riporta una lesione traumatica, l'ufficiale medico, dopo le cure urgenti del caso, deve redigere una dichiarazione medica con le stesse norme gia' esposte per gli avieri in casi analoghi (vedi art. 100). Egli nel caso di invio all'ospedale di traumatizzati, deve inviare alla direzione di esso una breve dichiarazione cosi' come e' stabilito per gli avieri (art. 101).

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