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Regio decreto 2410/1926

Art. 111 — Gli ufficiali e sottufficiali inviati in ospedale devono essere muniti dell'apposito biglietto d'entrata rila…

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Art. 111. Gli ufficiali e sottufficiali inviati in ospedale devono essere muniti dell'apposito biglietto d'entrata rilasciato dall'ufficiale medico che ne prende nota nel registro dei ricoverati all'ospedale.

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