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Regio decreto 452/1926

Art. 26 — Legge 22 giugno 1913, n

ELI /it/regio-decreto/1926/01/31/452/art/26parte di Regio decreto 452/1926
Art. 26 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 21. Qualsiasi contestazione o ricorso sulla regolarita' delle operazioni stabilite nelle precedenti disposizioni non puo' aver alcun effetto sospensivo sulle operazioni medesime.

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