Regio decreto 452/1926
Art. 27 — R
Art. 27 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 2. Contro la determinazione del prezzo e delle indennita' di requisizione e' data, all'interessato la facolta' di ricorrere, nel termine di sessanta. giorni dalla relativa comunicazione, ad una speciale «Commissione per le controversie in materia, di indennita' nelle requisizioni militari» avente sede nel capoluogo della Provincia, presso la Regia prefettura. La Commissione e' composta dal Prefetto o da chi ne fa le veci, che la presiede, da un giudice di tribunale, da designarsi annualmente dal presidente del tribunale del capoluogo della Provincia, e da tre ufficiali del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, da designarsi annualmente dal comandante del corpo d'armata e scelti fra gli esperti in materia. In mancanza di ufficiali del Regio esercito, il comandante del corpo d'armata richiede al presidente del tribunale la designazione di esperti civili in sostituzione degli ufficiali mancanti. Avverso le decisioni della Commissione per le controversie in materia. di indennita' nelle requisizioni militari non e' ammesso alcun gravame, salvo il ricorso per incompetenza, ed eccesso di potere alle sezioni unite della Cassazione a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.
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