Regio decreto 452/1926
Art. 25 — Legge 22 giugno 1913, n
Art. 25 Legge 22 giugno 1913, n. 993, art. 20. Il verbale di contravvenzione non e' trasmesso all'autorita' giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro giorni trenta dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata, per la contravvenzione medesima, e al triplo ove sia recidivo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 452/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.